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Nuovo regolamento sul rating di legalità: dall’Antitrust regole più stringenti e aggiornate

Approvata la riforma attuativa dell’articolo 5-ter del Dl 1/2012. Rafforzati i controlli su reati, illeciti fiscali e provvedimenti ANAC. In vigore dal 16 marzo 2026
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L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato, nella riunione del 27 gennaio 2026, il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità, che sostituisce la disciplina del 2020. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 16 marzo 2026.

La riforma si inserisce nel solco dell’articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012 e aggiorna la disciplina alla luce della prassi applicativa, degli orientamenti giurisprudenziali e delle esigenze di sistematizzazione normativa. Il testo definitivo è stato adottato dopo la consultazione pubblica del maggio 2025 e acquisiti i pareri dei Ministeri dell’Interno e della Giustizia.

Il rating di legalità resta uno strumento premiale, destinato alle imprese che rispettano elevati standard di legalità e trasparenza. Possono farne richiesta le aziende con sede operativa in Italia, un fatturato minimo di 2 milioni di euro e almeno due anni di iscrizione al Registro delle imprese o al REA.

Il nuovo regolamento rafforza e dettaglia i requisiti obbligatori per ottenere e mantenere il rating. Tra i motivi ostativi figurano condanne o misure cautelari per reati rilevanti (tra cui quelli previsti dal decreto legislativo 231/2001, reati tributari, in materia di sicurezza sul lavoro, bancarotta fraudolenta e altri gravi delitti), provvedimenti antimafia, misure di prevenzione, nonché sanzioni definitive in materia antitrust, abuso di dipendenza economica e pratiche commerciali scorrette nel biennio precedente la domanda.

Sono inoltre ostative violazioni definitive di natura tributaria, contributiva o retributiva, revoche di finanziamenti pubblici non restituiti, gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro e provvedimenti interdittivi dell’ANAC che impediscano la partecipazione a gare o la stipula di contratti con la pubblica amministrazione.

Accanto ai requisiti obbligatori, il regolamento conferma un sistema di punteggio premiale: al punteggio base (una “stelletta”) possono aggiungersi segni “+” per elementi come l’adozione di modelli organizzativi 231, sistemi anticorruzione, protocolli di legalità, strumenti di tracciabilità dei pagamenti, certificazioni di responsabilità sociale o l’iscrizione nelle white list prefettizie. Il punteggio massimo resta fissato a tre stellette.

Il rating ha durata triennale ed è rinnovabile su domanda dell’impresa. L’Autorità delibera entro 60 giorni, con possibilità di sospensione o proroga dei termini in caso di richieste istruttorie. Sono previste verifiche anche a campione, in collaborazione con ANAC, Ministeri competenti e Guardia di finanza.

Il regolamento disciplina in modo puntuale anche le ipotesi di annullamento, revoca, sospensione o riduzione del punteggio, nonché gli obblighi informativi a carico delle imprese, che devono comunicare tempestivamente eventuali eventi ostativi. La violazione di tali obblighi può comportare la perdita del rating e il divieto di ripresentare domanda per un periodo fino a 18 mesi.

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, le domande pendenti dovranno essere rinnovate entro 30 giorni. Le imprese già titolari di rating sono chiamate a comunicare eventuali situazioni ostative preesistenti entro 60 giorni, secondo le modalità che saranno indicate in un apposito comunicato dell’Autorità.

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