L’Anac su richiesta di parere di un comune lombardo, ha stabilito in una nota del 13 dicembre, che per aggiudicare un appalto pubblico un comune può avvalersi di una centrale di committenza costituita nella forma di associazione, unione, consorzio o anche di convenzione tra enti locali senza che questa sia dotata di personalità giuridica.
Preliminarmente l’Autorità sottolinea, conformemente a quanto evidenziato nella richiesta di parere, che l’art. 51 della legge n. 108/2021, nell’introdurre modifiche e proroghe al D.L. n. 32/2019 (cosiddetto “sblocca cantieri”), ed alla sua legge di conversione n. 55/2019, determina un regime speciale nella gestione delle procedure di affidamento per gli appalti che utilizzano le risorse PNRR, PNC o derivanti da altri Fondi Ue, implicante, per i comuni non capoluogo di provincia, il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi di cui al citato art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.
Nella specifica attività di committenza, lo stesso articolo 37, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016, quale lex specialis, rimanda per le centrali di committenza degli Enti locali non capoluogo – con una clausola di salvaguardia rispetto al quadro ue (Direttiva 2014/24/UE) – alla forma delle associazioni e/o consorzi costituiti nelle forme previste dall’ordinamento, ed in particolare all’art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007.
Suddetta norma prevede che «Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti»; in tal modo, sostiene l’Autorità, impone una semplificazione nella gestione comune dei servizi, delle funzioni e delle strutture, mediante la forma associativa prevista dal TUEL.
Pertanto, conclude l’Autorità, e vista la decisione del Consiglio nell’adunanza del 30.11.2022, punto 3, si ritiene che la centrale di committenza può essere costituita nella forma di associazioni, unioni, consorzi o anche di accordi resi in forma di convenzione ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUEL, prescindendo dall’acquisizione, come nel caso di specie, della personalità giuridica.
Fonte: Anac