Con la sentenza 1186/2019 i giudici del Tribunale amministrativo per il Veneto hanno ribadito la sussistenza della giurisdizione amministrativa per le controversie attinenti le procedure di appalto delle società in house.
I giudici amministrativi veneti spiegano, in particolare, che le controversie attinenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte dal gestore in house di un pubblico servizio rientrano nella giurisdizione amministrativa non per il carattere pubblicistico delle relative decisioni (giacché esse non sono assunte “in un procedimento amministrativo”, come invece richiede l’art. 133, c. 1, lett. c), cod. proc. amm.), ma per il fatto che le società in house ex art. 133, lett. e), n. 1 cod. proc. amm. sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, come appunto dispone l’art. 16, u.c., del dlgs 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce una di quelle “specifiche disposizioni in contrario” che esigono – eccezionalmente – l’applicazione della normativa pubblicistica in luogo di quella privatistica.
La disciplina dettata dall’art. 16 u.c., del d.lgs 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ed ii., nella parte in cui stabilisce che le società in house sono tenute all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, definisce in modo nitido un “vincolo eteronomo” di rispetto delle procedure regolamentate dal compendio normativo: orbene, in base a consolidato principio giurisprudenziale, la sottoposizione o meno dell’appalto al regime pubblicistico fissato dal codice dei contratti pubblici, e la sua consequenziale sottoposizione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, discende dalle caratteristiche oggettive dell’appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque dall’esistenza di un vincolo “eteronomo”.