Un recente pronunciamento della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia (sentenza n. 19/2025), chiarisce un principio fondamentale in materia di notificazioni degli atti giudiziari, confermando la priorità assoluta della consegna “in mani proprie” dell’interessato.
In sintesi, la sentenza stabilisce che la notifica diretta e personale all’interessato è sempre valida ed efficace, anche quando il destinatario, nel corso dell’istruttoria, aveva precedentemente eletto un domicilio speciale (ai sensi dell’art. 88, comma 5, del Codice di Giustizia Contabile).
La gerarchia delle notifiche
Secondo la Sezione Giurisdizionale, la normativa generale (richiamata anche nel Codice di Giustizia Contabile) pone la consegna in mani proprie come la prima e più efficace modalità di notificazione. Questo perché assicura una percezione immediata e diretta dell’atto, rendendo la conoscenza effettiva sovrapponibile alla presunzione di conoscenza legale.
Solo nel caso in cui la notifica non possa avvenire in mani proprie, si ricorre alle altre modalità, come la consegna a familiari, collaboratori, portieri o, nel caso di elezione, al domiciliatario.
Il ruolo del “domicilio eletto”
L’elezione di domicilio speciale, prevista per chi è già coinvolto in una fase istruttoria, è uno strumento che l’interessato può usare per “governare” la conoscibilità mediata dell’atto, scegliendo una persona fidata che lo avvisi tempestivamente in caso di sua assenza (ad esempio, per lunghi viaggi di lavoro).
Tuttavia, come sottolineato dalla Corte, l’obbligo di notificare presso il domiciliatario ha il solo scopo di impedire l’utilizzo di altre modalità “indirette” (come la consegna a familiari o la notifica per irreperibilità), non di precludere la consegna diretta e personale.
Di conseguenza, il Collegio presieduto da Grazia Bacchi, con relatore ed estensore Paolo Gargiulo e l’intervento del Pubblico Ministero Mariapaola Daino, ha ribadito che la notificazione in mani proprie resta la modalità privilegiata e prevale sempre sull’eventuale elezione di domicilio speciale.
Punti chiave per l’articolo:
- Decisione: la notifica in mani proprie è valida anche se l’interessato ha eletto domicilio speciale in fase istruttoria.
- Motivazione: la consegna personale è la modalità “prima e più efficace” e prevale su tutte le altre.
- Funzione del domicilio eletto: serve solo a evitare le altre notifiche “indirette” (a portieri, vicini, ecc.), non quella diretta all’interessato.
Fonte: Corte dei Conti