Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio (o del risarcimento del danno daoccupazione appropriativa), la destinazione di aree a edilizia scolastica, nella cui nozione devonoricomprendersi tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, ne determina il carattere non edificabile, avendo l’effetto di configurare un tipico vincolo conformativo, come destinazione adun servizio che trascende le necessità di zone circoscritte ed è concepibile solo nella complessiva sistemazione del territorio, nel quadro di una ripartizione in base a criteri generali ed astratti; né può esserne ritenuta per altro verso l’edificabilità, sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, giacché l’edilizia scolastica è riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento di un fine proprio ed istituzionale dello Stato, su cui non interferisce la parità assicurata all’insegnamento privato.
Riferimenti normativi:Decreto Legge 11/07/1992 num. 335 art. 5 bis,Legge 28/07/1967 num.641CORTE COST.,Legge 08/08/1992 num. 359CORTE COST.,Legge 11/01/1996 num. 23CORTE COST.,Legge 23/12/1996 num. 662 art. 65 com. 3
Massime precedenti Conformi:N. 5247 del 2016 Rv. 639101-01
Fonte: Corte di Cassazione