Il controllo che la Corte dei conti effettuerà nel 2023 sulla gestione di enti pubblici, società partecipate dallo Stato, fondazioni ed altri organismi di diritto privato percettori di contributi statali terrà conto del contesto generale di finanza pubblica, in un quadro interno e internazionale condizionato dal protrarsi degli effetti pandemici, dalla crisi energetica, dal conflitto russo-ucraino in corso e dalle politiche monetarie restrittive adottate in contrasto alle recenti spinte inflazionistiche.
È quanto emerge dal “Programma delle attività per l’anno 2023”approvato dalla Sezione controllo enti della Corte dei conti, in cui la magistratura contabile, nell’evidenziare che le analisi previste per l’anno in corso verranno eseguite secondo gli indirizzi generali e i criteri tradizionalmente indicati dalla legge n. 259/1958, sottolinea come, allo scopo, verranno valutati sia i riflessi prodotti dall’aumento dei prezzi su settori importanti della spesa pubblica (personale, acquisti di beni e servizi, investimenti), sia i profili di efficienza, efficacia ed economicità relativi a ciascuna gestione esaminata.
Nel definire le linee di indirizzo, la Corte ha, inoltre, evidenziato i maggiori impegni connessi alle verifiche e ai controlli relativi ai progetti del PNRR. Attività – puntualizza la magistratura contabile – che saranno accompagnate da un apposito modello di rilevazione, riguardante la ricognizione degli enti interessati dal PNRR stesso e dei relativi progetti, valutando l’entità delle risorse assegnate o previste, la costituzione di strutture dedicate, il rispetto della tempistica e il raggiungimento degli obiettivi.
Nel documento si specifica, inoltre, come la Sezione controllo enti abbia adottato le misure organizzative e fornito i primi indirizzi necessari all’attuazione delle modifiche che la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ha introdotto al Testo unico sulle società partecipate, allorché si prevede, entro sessanta giorni, la pronuncia della Corte dei conti sull’atto di costituzione di una società a partecipazione pubblica o sull’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite.
Fonte: Corte dei Conti