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Compensi nelle società partecipate: la Corte dei conti apre a criteri più flessibili

La Sezione delle Autonomie chiarisce che, in assenza di parametri attuativi, le amministrazioni possono superare il limite della spesa storica del 2013 in presenza di condizioni motivate, purché restino fermi i principi di ragionevolezza e controllo della spesa pubblica
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Con la deliberazione n. 9/Sezaut/2026/Qmig, depositata il 23 marzo 2026, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti interviene nuovamente sul tema dei compensi degli amministratori nelle società a controllo pubblico, offrendo indicazioni interpretative in un quadro normativo ancora privo di completa attuazione.

Al centro del provvedimento vi è l’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che lega la determinazione dei compensi a un parametro di riferimento individuato nella spesa sostenuta nel 2013. In assenza del decreto ministeriale previsto per definire criteri più puntuali, la magistratura contabile chiarisce come tale riferimento non debba essere applicato in modo rigido.

La Corte ammette infatti la possibilità di derogare al criterio della spesa storica in alcune situazioni specifiche. In particolare, quando nel 2013 non esisteva alcuna spesa per gli amministratori oppure quando tale costo risulta talmente esiguo da non poter costituire un parametro significativo, soprattutto se nel tempo la società ha subito rilevanti trasformazioni organizzative o operative.

In questi casi, le amministrazioni possono ricorrere a parametri alternativi, purché siano adeguatamente motivati e coerenti con i principi di trasparenza, ragionevolezza e contenimento della spesa pubblica. La decisione richiama dunque le amministrazioni controllanti a una maggiore responsabilizzazione nella definizione dei compensi, evitando automatismi ma anche arbitrarietà.

Il principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie è destinato a orientare le Sezioni regionali della Corte dei conti, chiamate a valutare la legittimità delle scelte degli enti nell’ambito delle partecipazioni pubbliche, contribuendo così a uniformare l’interpretazione della normativa su tutto il territorio nazionale.

Pubblichiamo la nota dell’Anci sulla deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Nel testo si chiariscono le regole per la determinazione dei compensi degli amministratori nelle società controllate da regioni ed enti locali. La pronuncia risolve i dubbi interpretativi legati ai limiti imposti dal criterio del “costo storico” del 2013, autorizzandone il superamento nei casi in cui tale parametro risulti inesistente nel 2013 o del tutto inadeguato alle attuali dimensioni aziendali.

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