La legge 13 febbraio 2020, n. 15, prevede all’art. 9 l’istituzione dell’albo delle librerie di qualità, nel quale sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della cultura n. 115 dell’11 marzo 2021. L’albo sarà pubblicato in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell’ambito del sito Internet istituzionale del Ministero e sarà rinnovato annualmente previa pubblicazione di apposito avviso della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore.
Il marchio “libreria di qualità” viene concesso per legge al punto vendita e non all’impresa e ha validità triennale. Le domande presentate nel 2021 hanno validità per il triennio 2021-2023.
Per candidarsi all’iscrizione all’albo, i punti vendita devono svolgere da almeno tre anni un’attività economica di vendita di libri in percentuale corrispondente ad almeno il 60% del fatturato totale dell’esercizio richiedente, circostanza che sarà documentata mediante idonea attestazione di professionista qualificato, da inviare contestualmente alla domanda. Gli altri requisiti saranno dichiarati con autocertificazione ai sensi del DP.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e verificati a campione. L’albo sarà tenuto e aggiornato a cura della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore. Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo albolibrerie@mailcert.beniculturali.it, sulla base della modulistica disponibile:
– Modello di domanda in word (contenente anche le linee guida);
– Modello excel riassuntivo;
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 30 giugno 2021.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio I DgBDA all’indirizzo di posta ordinaria: dg-bda.servizio1@beniculturali.it
Fonte: Mic
Fonte: Mic