Con il Messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti sul congedo previsto dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30 (art. 2) per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto, o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.
Nello specifico, il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di 14 anni.
L’Istituto ha evidenziato che i requisiti della convivenza e il limite di 14 anni di età non trovano applicazione per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Inoltre, per i genitori con figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.
Infine, nel provvedimento si dà atto che il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da COVID-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.
I genitori lavoratori dipendenti pubblici devono presentare la domanda di congedo direttamente all’Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.
Per maggiori dettagli, consulta il Messaggio.