La dimensione dell’immagine pubblicitaria non dovrà, di norma, eccedere il 30% della superficie dei teli di protezione dei ponteggi. Tale percentuale dovrà essere opportunamente rivalutata nel caso di immagini e messaggi pubblicitari veicolati su schermi digitali.
Sono questi solo alcuni dei criteri generali indicati dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Mibact, in merito all’utilizzo a fini pubblicitari per le coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione di interventi di conservazione (D.Lgs. 42/2004, art. 49 comma 3).
Tali criteri sono indicati nella Circolare n.49 del 07.12.2020, pubblicata il 5 marzo sul sito del Ministero della cultura.