Con la Circolare n. 39 del 2 marzo 2021, l’INPS illustra le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 346-348) in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia), fornendo le indicazioni per l’applicazione di tali previsioni.
Sulla scia del precedente Messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021, nel provvedimento sono specificatamente individuate le categorie di lavoratori e i rispettivi criteri di ammissione alla salvaguardia mediante dettagliate tabelle.
Quanto alle modalità e termini di presentazione delle domande, la Circolare conferma che i lavoratori interessati erano tenuti a presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2021, ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021.
In particolare, ai fini della presentazione delle istanze, l’Istituto chiarisce che trovano applicazione per ciascuna categoria di lavoratori c.d. esodati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 14 febbraio 2014.
Da ultimo, si evidenzia che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021.
Per maggiori dettagli, consulta la Circolare.