La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Il contributo, di natura strutturale, è così determinato:
*40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
*20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Per definire il contributo spettante, entro il 28 febbraio ciascun Ambito territoriale dovrà inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte. A tal fine, con la Nota 1447 del 12 febbraio 2021 vengono fornite le istruzioni operative e un foglio di calcolo excel di ausilio ai Comuni per il calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno. Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali