Con la Circolare n. 128 del 12 novembre 2020, l’INPS fornisce indicazioni sull’ambito di applicazione dell’art. 13 del D.L. Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) e dell’art. 11 del D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (Decreto Ristori bis), che hanno disposto la sospensione dei versamenti contributivi in favore dei datori di lavoro privati a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, l’art. 11 del Decreto Ristori bis ha chiarito che la sospensione dei versamenti contributivi di cui all’art. 13, comma 1, del precedente Decreto Ristori, è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. Inoltre, il citato art. 11 del Decreto Ristori bis ha previsto l’applicazione della medesima misura anche in favore dei datori di lavoro privati, la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone “arancione” e “rossa”, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO elencati all’Allegato 2 del Decreto stesso.
Quanto alla sospensione dei versamenti contributivi, l’INPS richiama che l’art. 13, comma 1, del Decreto Ristori, come specificato dall’art. 11 del Decreto Ristori bis, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS, con la precisazione che tale sospensione non opera per i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL. In ordine ai soggetti interessati alla sospensione contributiva, la circolare evidenzia che, per espressa previsione normativa, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione in parola saranno comunicati all’Istituto a cura dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai predetti destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.
Per quanto concerne i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Ristori, come precisato dall’art. 11 del Decreto Ristori bis, sono destinatari della sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020, incluse le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’INPS, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori bis.
Inoltre, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto Ristori bis sono altresì destinatari della sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone “arancione” e “rossa” e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori bis. la circolare rammenta che, ai fini dell’applicazione della sospensione di cui all’art. 11, comma 2, del Decreto Ristori bis gli ambiti territoriali, così come individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, risultano i seguenti:
– zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
– zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
Al riguardo, l’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della distribuzione delle aree gialle, arancioni e rosse non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva prevista dalla Circolare. In merito alla contribuzione da versare al Fondo di Tesoreria, richiamando il precedente Messaggio n. 23735/2007, la Circolare ribadisce che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Da ultimo, in relazione alle modalità di recupero dei contributi sospesi, si prevede che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Seguono istruzioni sulla ripresa successiva dei versamenti anche mediante rateizzazione. Anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi che scadono nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021. L’Inps rammenta, infine, che in coerenza con l’impianto normativo disciplinante le sospensioni dei versamenti contributivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche nella fattispecie oggetto della Circolare non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali