Il Decreto interministeriale del 13 luglio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Repertorio Decreti n. 12 del 14 luglio 2020), ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con repertorio n. 1660 del 23 luglio 2020, provvede all’individuazione delle risorse finanziarie, pari a 326,4 milioni di euro, per il 2020, quale quota del limite di spesa a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, di cui all’articolo 44, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020, da destinare agli interventi di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che accedono all’indennità, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 600 euro, a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza. L’indennità non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n.917 ed è erogata dall’INPS, previa domanda, in ragione dell’ordine cronologico delle istanze presentate, accolte sulla base della verifica della sussistenza dei requisiti.