La Corte costituzionale ha esaminato il24 giugno 2020 le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015).
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che è stato dichiarato incostituzionale l’inciso “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio.