L’ARAN, con l’orientamento applicativo 36909, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo delle risorse aggiuntive pari allo 0,80% del monte salari 2021 previste per i segretari comunali e provinciali dal CCNL 2022-2024, applicabili dal 1° gennaio 2024.
Secondo l’Agenzia, tali somme devono essere considerate analoghe agli incrementi contrattuali dei fondi per la contrattazione decentrata: trattandosi di risorse derivanti dal rinnovo del contratto nazionale, risultano obbligatorie e non soggette ai vincoli dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017.
L’Aran chiarisce inoltre che queste risorse possono essere destinate, in tutto o in parte, anche a finalità di welfare, come previsto dal CCNL dell’area Funzioni Locali siglato il 23 febbraio 2026. La decisione spetta all’ente, che esercita così la propria autonomia organizzativa e gestionale, valutando se e in quale misura attivare misure di benessere per il personale.
Resta però fermo che i criteri di utilizzo dei piani di welfare devono essere definiti attraverso la contrattazione integrativa, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo. Si delinea così un modello in cui l’ente decide sull’allocazione delle risorse, mentre le modalità di impiego vengono condivise con le parti sindacali.
Infine, l’Agenzia precisa che le somme destinate al welfare non possono essere collegate alla valutazione della performance del segretario. In ambito pubblico, infatti, non è ammessa la conversione dei premi di risultato in prestazioni di welfare: si tratta di strumenti distinti, non utilizzabili come leva premiale individuale.
Fonte: ARAN