La possibilità di usufruire del Bonus facciate del 90% è condizionata dalla collocazione degli edifici interessati in alcune zone precise del territorio urbano. In particolare, la legge 160/2019 fa riferimento soltanto alle zone A e B indicate nel Decreto ministeriale 1444/68. Non è facile, tuttavia, individuare con esattezza queste zone, nonostante sia intervenuta la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate che, appunto, non ha sciolto i dubbi in proposito. Si sono resi necessari, pertanto, i chiarimenti del Ministero dei beni culturali che, con la lettera prot. 4961 del 19 febbraio 2020, indirizzata a Comuni del Piemonte, ha precisato che il DM 1444/68 non obbliga i Comuni ad “applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici”. Di conseguenza, per fruire del bonus è sufficiente “che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68: un’informazione ricavabile proprio come quando le amministrazioni debbono applicare i limiti di densità edilizia (…)”.
In altre parole, per il Mibact “è evidente che nella maggior parte dei centri abitati per i cittadini non sarà necessario rivolgersi all’amministrazione locale per sapere in quale zone si trova l’immobile, potendo ricavare agevolmente tale informazione dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali”. Secondo il Ministero, pertanto, la certificazione urbanistica deve essere richiesta soltanto nei casi, verosimilmente limitati, in cui un Comune non mai abbia adottato un qualsiasi atto che implichi l’applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e l’ubicazione dell’immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati. Di parere diverso l’Agenzia delle Entrate (Guida sul Bonus Facciate e circolare n. 2/E del 14 febbraio) per la quale, invece, la certificazione urbanistica è necessaria per assimilare le zone dove sorge l’edificio alle zone A e B.