E’ stato approvato ieri in via definitiva, il testo licenziato dalla Camera per il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Governo ha posto la fiducia sul provvedimento che è composto da 18 articoli: i primi cinque sul soccorso in mare, gli altri modificano il codice penale e in particolare la gestione dell’ordine pubblico in riferimento alle manifestazioni di piazza e a quelle sportive.
Il Viminale potrà limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi in acque territoriali per motivi di sicurezza, qualora si pensi venga violato il testo unico sull’immigrazione e sia stato compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Per combattere quest’ultima i fondi per il 2019 si attesteranno a 500.000 euro, saranno pari ad un milione di euro per il 2020 e di un milione e mezzo di euro per il 2021. Le multe alle Ong andranno, invece, da 150.000 euro fino a un milione per il comandante delle navi nel caso in cui vi sia “violazione del divieto d’ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è altresì previsto il sequestro della nave stessa.
Tra le novità troviamo poi la possibilità di sanzionare coloro che nel corso di manifestazioni in luogo pubblico utilizzino, in modo da creare pericolo, razzi, petardi, fuochi d’artificio o facciano ricorso a mazze, bastoni, altri oggetti contundenti o comunque strumenti volti ad offendere”. Qualora i reati siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono previste aggravanti.
Per quanto riguarda le manifestazioni sportive è contemplato il Daspo per chi sia stato denunciato “per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, oppure per chi nelle medesime circostanze abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza”; limitazioni e divieti, infine, per coloro che risultino aver avuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva violenta o di intimidatoria, nonché per coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni antecedenti.