La pronuncia del TAR Lombardia – Sez. IV – n. 02600/2015, depositata il 9/12/2015, riguarda la esposizione di una insegna bifacciale luminosa su palo avente la forma di una croce di colore verde, collocata a circa 100 metri dall’esercizio della Farmacia a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune, successivamente revocata poiché su accertamento della Polizia Locale posta ad una distanza inferiore a quanto stabilito dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
Il Collegio giudicante ha rilevato che l’art. 51, c.4, del DPR n.495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) prevede che, nei centri abitati, il posizionamento di cartelli pubblicitari ed insegne debba avvenire ad almeno trenta metri dalle intersezioni, salvo che le stesse non rientrino nella nozione di “insegna di esercizio” di cui all’art. 47 dello stesso DPR, la quale deve essere installata nella sede della attività o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
La lettura congiunta dell’art. 47 con la normativa dettata in materia di servizio farmaceutico impone, ad avviso del TAR, una interpretazione estensiva della nozione di “pertinenza accessoria” del luogo in cui l’insegna viene collocata rispetto alla sede dell’attività, dovendosi pertanto ritenere che l’insegna della Farmacia sia effettivamente ricompresa in tale ambito spaziale. Infatti, in base alla L.R. n.21/2000 “ le farmacie di turno hanno l’obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa una insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce verde, che ne faciliti la individuazione” da cui si desume l’esistenza di un obbligo di legge di rendere visibili tali esercizi, ciò che giustifica nel caso in esame la collocazione dell’insegna di che trattasi nel punto di congiunzione di due strade, con la finalità di consentire a coloro che ignorino l’esatta collocazione della farmacia, di individuarne la sede.
Da ciò, l’insussistenza della natura pubblicitaria di tale insegna, che assume invece una valenza informativa in favore dell’utenza, essendo irrilevante che presso l’ingresso dalla farmacia esista altra insegna, che sarebbe visibile solo da coloro che vi transitano di fronte e non dagli utenti che percorrono vie adiacenti.
La sentenza in questione, ovviamente, va condivisa solo in relazione al particolare caso posto all’esame del TAR di una insegna farmacia che soggiace all’obbligo di una Legge Regionale che ne impone la esistenza a vantaggio degli utenti anche se, ad avviso dello scrivente, non sia da escludere completamente il fine pubblicitario dell’impianto, unitamente alla funzione informativa.