L’IFEL ha emanato in data 6 maggio 2019 una NOTA DI APPROFONDIMENTO a margine della sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/2019 che ha dichiarato la illegittimità delle delibere comunali che assimilano la TARI per gli agriturismi a quella per gli alberghi ed i ristoranti.
La vicenda trae origine dalla decisione del TAR Umbria che, sul ricorso presentato da alcune aziende agrituristiche aveva ritenuto che, sebbene l’attività agricola fosse da classificarsi come utenza non domestica, ciò non avrebbe dovuto comportare che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto gli agriturismi svolgono attività agricola, qualificabile come tale ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile. Di conseguenza aveva giudicato illegittime le delibere adottate dal Comune per avere riservato pari trattamento a situazioni intrinsecamente dissimili.
Nell’appello al Consiglio di Stato il Comune ha richiamato l’applicazione del c.d. “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158/1999 e, quindi, in assenza di una specifica classificazione per l’attività agrituristica, l’Ente aveva optato per l’assimilazione alla categoria alberghiera, risultando questa la più affine.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che: in vista del proporzionato, ragionevole ed adeguato uso della discrezionalità tecnica, l’articolo unico, commi 659 e 660 della L. n. 147/2013, stabilisce che al di là del metodo normalizzato, il Comune ha comunque il potere di introdurre riduzioni tariffarie e riduzioni, in parte già individuate dalla legge, tra le quali i fabbricati rurali ad uso abitativo. Il Collegio ha inoltre considerato che “l’assimilazione praticata implica una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva, quando, all’opposto, l’ordinamento differenzia le due fattispecie, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell’attività, sia dal punto di vista dell’ordinamento del turismo” ed ha richiamato le sentenze della Cassazione nn. 8851/2007 e 3455/2014, le quali hanno specificato che l’attività agrituristica è considerata specificazione dell’attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale la dividono finalità e regime.
Di conseguenza, il supremo organo di giustizia amministrativa, ha ritenuto che la parificazione tariffaria operata dal Comune sia viziata da eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza.
Ad avviso dell’IFEL, la sentenza in commento non lascia spazio a dubbi interpretativi e, quindi, agli agriturismi devono essere applicate tariffe specifiche, in aderenza ad un principio più volte ribadito dall’IFEL stesso ed analogo a quello espresso sulla quantificazione della tariffa rifiuti per i bad e breakfast nella NOTA del 15 marzo 2016.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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