In un comunicato pubblicato lo scorso 20 maggio la Corte costituzionale, investita nuovamente di una questione relativa a norme regionali sul “bollo auto”, ha precisato la propria giurisprudenza in materia.
Con la sentenza n. 122 depositata il 20 maggio (relatore Luca Antonini), i giudici costituzionali hanno stabilito che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.
Pertanto, per sviluppare un’autonoma politica fiscale in funzione di specifiche esigenze, le Regioni possono introdurre esenzioni anche se non previste dal legislatore statale.