Tra le violazioni definibili rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute. Un differimento rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte del Fisco. Il contribuente potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (qualora non fosse riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. Ciò, naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata.
Questi alcuni dei chiarimenti sulla definizione agevolata delle irregolarità formali contenuti nella circolare n 11/E del 15 maggio, che segue al provvedimento della metà di marzo di quest’anno e alla risoluzione n. 37/E del 21 marzo, sempre 2019, con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento. Il documento di prassi approfondisce in particolare l’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che (così come le violazioni sostanziali) restano fuori dalla definizione agevolata.
La regolarizzazione riguarda le trasgressioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro la data del 24 ottobre 2018, sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo, ma che possano comunque arrecare pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo. Tra le violazioni definibili rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle entrate, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.