E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 la legge 28 dicembre 2015 n. 221, che contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche (c.d. collegato ambientale). Il provvedimento, che è stato sostanzialmente modificato nel corso dell’esame parlamentare, comprende le seguenti materie : aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile; valutazione di impatto ambientale e sanitario; energia; acquisti verdi; gestione dei rifiuti; bonifiche e danno ambientale; difesa del suolo; risorse idriche e acque reflue; capitale naturale e contabilità ambientale; materiali da scavo e di estrazione; animali selvatici e domestici; impianti radio e sorgenti sonore; urbanistica ed espropri, sviluppo sostenibile.
L’articolo 5 destina nel limite di 35 milioni di euro la quota di risorse di competenza del Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell’ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione del gas-serra (ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs 13 marzo 2013, n. 30). Lo stesso articolo assegna alla Regione Emilia Romagna un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2016, volto al recupero e alla riqualificazione ad uso ciclo-pedonale di un tracciato dismesso dell’asse ferroviario Bologna-Verona. Viene anche considerato sempre indennizzabile l’infortunio c.d. in itinere qualora si sia verificato a seguito dell’utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, nonché prevista l’emanazione di apposite linee guida per favorire l’istituzione nelle scuole della figura del mobility manager. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata, invece, l’articolo 32 contiene disposizioni volte ad incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. In particolare, gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun comune, invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Un addizionale del 20% al tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d. ecotassa) viene posta direttamente a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata. Il superamento di determinati livelli di RD fa scattare riduzioni del suddetto tributo speciale. Viene altresì disciplinato il calcolo annuale del grado di efficienza della raccolta differenziata e la relativa validazione.
L’articolo 33 consente ai Comuni con sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco (che sostituisce la vigente imposta di sbarco) pari a 2,5 euro, elevabile fino a 5 euro) al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché gli interventi di recupero e di salvaguardia ambientale nelle isole minori.
Riguardo poi, alla valutazione d’impatto ambientale e sanitario, l’articolo 57 prevede che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria (SIC), effettuino le valutazioni di incidenza di taluni interventi edilizi minori. “La norma in esame prevede altresì che l’autorità competente provveda entro il termine di sessanta giorni al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi previsti”.