Il comunicato del Presidente del’ANAC del 22 dicembre 2015, in risposta al quesito dell’ANACAP (L’Associazione delle Aziende Concessionarie dei Servizi Entrate degli Enti Locali), dichiara applicabile alle gare per l’affidamento delle concessioni per l’accertamento e la riscossione delle entrate la normativa che impone ai Comuni non capoluogo di provincia di avvalersi del soggetto aggregatore di cui all’articolo 33, comma 3 bis, del Codice dei Contratti Pubblici (decr.legisl.n.163/2006). La pronuncia si basa sulla natura dei contratti in questione che, secondo l’ANAC, possono configurarsi come appalti poiché non sembra di rinvenire al loro interno gli elementi che per la direttiva 23/2014/UE caratterizzano le “concessioni”, nelle quali viene trasferito in capo all’operatore il c.d. “rischio economico” inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato. Non può considerarsi tale il rischio derivante da fattori posti al di fuori del controllo delle parti, ad esempio collegati ad una cattiva gestione, ad inadempimenti contrattuali o causati da forza maggiore, perché insiti in ogni contratto, a prescindere che si tratti di appalto o di concessione.
D’altra parte la domanda di tali servizi proviene dagli enti locali e non da parte dei privati soggetti all’imposta, i quali non hanno la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di quel servizio, trattandosi di imposte che devono essere versate in presenza dei presupposti di legge. Il parere dell’ANAC non appare del tutto condivisibile, anche se prende atto dei diversi orientamenti della dottrina ed in giurisprudenza oscillanti sul tema e se rileva che elementi caratteristici della concessione sono evidenziabili nell’attività di riscossione coattiva, per la quale la natura e l’entità del rischio potrebbero comportare per l’affidatario l’impossibilità di recupero anche nel caso di gestione virtuosa del servizio. In conclusione, l’Autorità ritiene che il conferimento tramite aggregazione potrebbe recare maggiori vantaggi per i comuni più piccoli, perché al rischio trasferito ed agli investimenti richiesti all’affidatario verrebbero associate rilevanti economie di scala.