La cura e lo sviluppo del verde urbano è un compito che sta sempre più a cuore delle amministrazioni locali, ma non sempre viene svolto con la dovuta professionalità e diligenza. Diversi gli esempi, come anche le buone prassi messe in campo città per città. Un’attività, in particolare, appare poco praticata dai Comuni, dimenticando in verità che non si tratta di un’opzione discrezionale, bensì di un obbligo di legge in senso proprio: piantare un albero per ogni nuovo nato o per ogni bambino adottato. La scarsa applicazione della relativa norma dipende presumibilmente da vari fattori, non ultimo la mancanza di una sanzione vera e propria a parte quella politica. Recentemente, tuttavia, il dibattito sul tema ha assunto nuova consistenza, anche grazie a un disegno di legge presentato per ampliare e rendere maggiormente efficaci le disposizioni già in vigore. Ricordiamo che a istituire l’obbligo di piantare un albero per ogni nuovo nato era intervenuta in prima battuta la Legge Cossiga-Andreotti n. 113 del 29 gennaio 1992, allo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento. I Comuni, di conseguenza, avrebbero dovuto provvedere, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.
La scarsa applicazione della normativa è stata poi all’origine di un rinnovato provvedimento per effetto della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, entrata in vigore il 16 Febbraio dello stesso anno, la quale ha anche introdotto prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali e ridefinito la Giornata Nazionale dell’Albero, celebrata il 21 novembre allo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano. Quali le novità introdotte da questa disciplina?
Poche ma incisive: l’obbligo è stato limitato soltanto ai Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, mentre, è stato esteso anche nei confronti dei minori adottati e non solo dei neonati residenti. Inoltre, la legge ha ridotto a 6 mesi il termine entro cui provvedere alla messa a dimora degli alberi, ha istituito il bilancio arboreo del Comune per il censimento e per la classificazione degli alberi piantati, nell’ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica, da rendere noto da parte del Sindaco “due mesi prima della scadenza naturale del mandato”.
In aggiunta, per vigilare sul rispetto della legge, è stato istituito stato presso il Ministero dell’Ambiente un apposito “Comitato per lo sviluppo del verde pubblico”, cui i Comuni inviano le informazioni relative al tipo di albero e al luogo di sua messa a dimora, nell’ambito di un censimento annuale del nuovo verde urbano. Ottime disposizioni, in teoria, ma la prassi non è cambiata di molto. Di fatto, poche amministrazioni locali hanno adempiuto all’obbligo della piantumazione. Così è maturata un’ulteriore proposta: altri alberi anche in occasione dei decessi precoci. Il disegno di legge n. 549 del 2 luglio 2018 (qui sotto allegato) interviene nuovamente sul tema e, tra l’altro, punta a introdurre l’obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età, estendendolo pure a tutti i Comuni con più di 5mila abitanti, decisione più coerente con l’obiettivo generalizzato e diffuso di tutela della salute pubblica e di promozione di condizioni ambientale migliori.
La messa a dimora, si legge ancora nel testo, dovrebbe avvenire nella zona urbana e non extraurbana, se possibile, privilegiando aree particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi, che abbiano recato nocumento all’ambiente stesso. Seguono altre disposizioni:
a) arricchire la previsione del bilancio arboreo annuale con l’inserimento, non solo degli alberi piantati in ragione della nuova nascita o del decesso precoce, ma anche di quelli tagliati o eradicati, così da rendere evidente la valutazione ponderata sullo sviluppo del verde;
b) pubblicare il bilancio arboreo annuale on line nel sito istituzionale dell’amministrazione.
Rafforzato anche il capitolo delle sanzioni. Il testo del disegno di legge sottolinea l’urgenza di un più efficiente controllo sulle azioni degli enti competenti e la necessità di promuovere l’ottemperanza agli obblighi mediante un sistema d’incentivi e il subentro d’istituzioni sovraordinate che possano esercitare poteri sostitutivi. In particolare, per far assumere concretezza e imperatività alla piantumazione di un albero, si stabilisce che le amministrazioni inadempienti o inerti siano assoggettate all’intervento, pur se eccezionale, di tipo sostitutivo del prefetto, quale ente più vicino ai bisogni dei cittadini che intervenga disponendo le misure adeguate. In ogni caso, l’intervento sostitutivo dovrebbe essere preceduto da una diffida e dall’indicazione di un congruo termine ad adempiere.