Dal 1° gennaio 2019 è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica nelle operazioni tra privati, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. La e-fattura viene predisposta digitalmente, utilizzando un computer, un tablet o uno smartphone, e trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Per predisporre il documento è possibile utilizzare una serie di servizi messi a disposizione dal Fisco. Il file della fattura può essere trasmesso anche via posta elettronica certificata, o attraverso i canali telematici dedicati. Il Sistema di interscambio funziona come un vero e proprio postino: verifica se la fattura invita dal fornitore contiene i dati necessari (almeno i dati obbligatori previsti ai fini fiscali), nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura; controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva, ovvero il Codice Fiscale, del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti. In caso di esito positivo, il Sdi consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, a chi ha trasmesso la fattura, la data e l’ora di conferimento del documento con una “ricevuta di recapito”. In definitiva, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee, oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
La fatturazione elettronica consente di operare senza l’utilizzo della carta, con riduzione dei costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Quest’ultima funzione può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Acquisendo poi la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language), è possibile rendere più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare talvolta dall’acquisizione manuale dei dati. Essendo infine certa la data di emissione e consegna della fattura (poiché la stessa è trasmessa e consegnata solo tramite Sdi), sarà incrementata l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.
Per gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture e che si avvalgono dei dati che l’Agenzia delle entrate mette loro a disposizione, sulla base delle regole previste da provvedimento dell’Agenzia stessa, viene meno l’obbligo di tenere i registri Iva; per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni; ogni operatore, così come i consumatori finali, possono, in qualsiasi momento, consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle entrate; Il decreto siglato il 28 dicembre 2018 dal titolare dell’Economia e delle finanze Giovanni Tria per facilitare l’adempimento da parte dei contribuenti, prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale, o con il modello F24 predisposto dal Fisco.