“Dal 15 gennaio 2019, infatti, cesserà la vigenza del periodo transitorio previsto dall’articolo 216, comma 12 del Codice dei contratti che consentiva alle stazioni appaltanti di procedere in autonomia alla nomina delle Commissioni giudicatrici di appalti pubblici ed entreranno in vigore le nuove regole per le quali quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, compete ad una commissione giudicatrice composta da esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
Lo chiarisce e ribadisce una nota dell’Anci per supportare operativamente i Comuni. Da tale data, pertanto, le stazioni appaltanti non potranno più nominare discrezionalmente i commissari di gara, ma dovranno richiedere, tramite l’applicativo messo a disposizione di ANAC, la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice dei contratti, i componenti esterni della commissione. I commissari devono essere iscritti all’Albo anche nel caso in cui appartengano alla stazione appaltante che indice la gara. Nel caso di Comuni non capoluogo di provincia che ricorrono alle forme aggregative di cui all’art. 37, commi 3 e 4 del Codice dei contratti, è considerato interno alla stazione appaltante il commissario di gara, scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati, anche nell’ipotesi in cui non sia stato perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative, ma a condizione che si sia deliberato di dar vita a tali forme aggregative. L’obbligo di nomina di commissari esterni è assoluto – commissari e presidenti – per tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture sopra la soglia comunitaria. Mentre si potrà derogare alla regola (fatta esclusione del Presidente) e nel rispetto del principio di rotazione, nelle ipotesi di:
– affidamento di contratti per servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie comunitarie;
– affidamento di contratti per lavori di impatto inferiore a un milione di euro;
– affidamento di contratti che non presentano particolare complessità (procedure svolte attraverso i sistemi dinamici di acquisizione previsti dall’art. 55 del Codice dei contratti e le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice).
Nel caso di affidamento di contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico, tecnologico o innovativo l’ANAC può selezionare i componenti della commissione giudicatrice anche tra gli esperti interni alla Stazione appaltante, previa richiesta della Stazione appaltante stessa e con un confronto con la stessa. In tale ipotesi la Stazione appaltante, nel caso in cui ritenga che ricorrano le ragioni di cui all’art. 77 comma 3 del Codice dei contratti “entro 30 gg antecedenti il termine per la richiesta dell’elenco dei candidati, invia una richiesta motivata all’ANAC per la selezione dei componenti scelti tra un ristretto numero di esperti anche interni della medesima stazione appaltante”.
L’Anci ha infine ricordato che gli adempimenti delle stazioni appaltanti sono indicati dettagliatamente nelle Linee guida di ANAC n. 5 che stabilisce i criteri di scelta dei commissari di gara e d’iscrizione degli esperti in possesso di determinati requisiti di esperienza, professionalità, e di onorabilità e si è avviato il processo di revisione delle procedure de quibus.