Equitalia Sud ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che l’aveva condannata al pagamento delle spese di lite in solido con Roma Capitale in parziale riforme della decisione del Giudice di Pace che le aveva compensate nel giudizio di opposizione del contribuente contro una intimazione di pagamento.
Nel ricorso, Equitalia ha sostenuto di ritenersi estranea al procedimento di iscrizione a ruolo e di notifica del verbale di accertamento, che sono di esclusiva pertinenza dell’ente impositore e, quindi, di non essere incorsa in alcuna responsabilità tale da giustificare la condanna; ha inoltre eccepito che la fase di riscossione delle imposte di cui al D.P.R. n. 602/1973 prende avvio a partire dalla consegna del RUOLO da parte dell’ente impositore, per cui ne risulta esclusa la legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione, che non può in alcun modo sindacare la legittimità degli atti sottintesi.
La corte di Cassazione, con la pronuncia n. 24774/2018 dell’otto ottobre 2018, ha ritenuto di condividere il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’Agente della Riscossione deve rispondere, nei confronti dell’opponente vittorioso, delle spese processuali dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall’esattore, anche se in esecuzione del rapporto che lo lega all’ente impositore, per cui lo stesso esattore, per effetto dell’art. 39 del D.P.R. n. 602/1973 ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, e deve pertanto rispondere dell’esito delle liti con riguardo alle spese processuali.
Per i suddetti motivi, il ricorso di Equitalia è stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE . ORDINANZA N. 24774/2018 in data 8 ottobre 2018.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it