Con una interrogazione parlamentare alla Commissione VI Finanze della Camera, (ATTO n. 5-00394) è stato chiesto di conoscere se l’art. 49 del decr. legisl. n.507/1993, il quale prevede tra i casi di esenzione dal pagamento TOSAP le occupazioni di suolo pubblico da parte dei Comuni o loro Consorzi, sia applicabile anche per le occupazioni da parte di società a capitale interamente pubblico (c.d. SOCIETA’ IN HOUSE) che svolgono servizi pubblici, per opere di manutenzione, anche alla luce della sentenza di Cassazione n. 7197/2000 la quale ha ritenuto che le occupazioni di aree pubbliche fatte da imprese appaltatrici di lavori pubblici sono esenti dalla TOSAP senza alcun limite, anche nel caso di lavori privati su immobili privati, finanziati dallo Stato o da enti pubblici.
La risposta scritta pubblicata nel Bollettino della Commissione VI in data 20 settembre 2018, ha chiarito, sentiti gli Uffici competenti, che l’art. 49 del decr. legisl. n. 507/1993, prevede al comma 1 l’esenzione della TOSAP per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, ed agisce quindi nei casi in cui l’ente locale effettui l’occupazione nel territorio di un altro ente, perché solo in questo caso si realizza il presupposto impositivo di cui all’art. 38.
Ha rilevato inoltre che, secondo il consolidato ’orientamento giurisprudenziale, non è dovuta la TOSAP neanche quando l’occupazione avvenga da parte di una impresa edile appaltatrice di lavori per conto o comunque nell’interesse del Comune, così come nei casi in cui l’occupazione sia strumentale rispetto ai lavori da eseguire, trattandosi di occupazione necessitata dalla esecuzione di un’opera che l’ente locale, se avesse la capacità tecnica ed organizzativa , avrebbe dovuto eseguire direttamente in proprio.
Quindi, alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che alla stessa conclusione della esenzione TOSAP si debba pervenire anche nel caso di SOCIETA’ IN HOUSE, essendo queste costituite per l’esercizio di servizi pubblici da uno o più enti pubblici che ne detengono l’intero capitale sociale, tenendo presente che tali organismi debbano possedere i requisiti richiesti dalla legge, come individuati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 22609/2014.
Ha concluso che le precisazioni contenute nella risposta della Commissione potrebbero essere oggetto di apposito documento della prassi amministrativa.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it