Dal 18 ottobre – ricorda Anaepa Confartigianato – è in vigore l’obbligo di utilizzo del Dgue e dei mezzi di comunicazione nello svolgimento di procedure di aggiudicazione esclusivamente in formato elettronico in attuazione all’articolo 40 del Codice Appalti, d.lgs. 50/2016. Il Documento di gara unico europeo elettronico, ai sensi dell’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, recepito integralmente dall’art. 85 del Codice, consiste in un modello autodichiarativo, sviluppato sulla base di uno standard europeo, con cui l’operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti per la partecipazione a gare d’appalto.
Nei documenti di gara per una data procedura di appalto, le stazioni appaltanti dovranno indicare le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante. L’adozione del DGUE elettronico punta a ridurre gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle procedure di gara, e a semplificare le procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Come è noto, formalmente il documento di gara unico elettronico è disponibile dal 18 aprile, come previsto dall’articolo 85, comma 1 del Codice, ma un comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2018 aveva poi fatto slittare la data al 18 ottobre. Fino a tale data, nel periodo transitorio, le stazioni appaltanti che non dispongono di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, potranno richiedere nei documenti di gara all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.
Dal 18 ottobre, invece, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, “eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto”.
Secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, in caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro, le stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme di cui al DPR n.445/2000. Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il DGUE. L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a prescindere da una soglia minima di spesa.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo CIG, se disponibile, per la diversa procedura alla quale intende partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.