La Regione Toscana ha impugnato alcuni articoli del D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016 recanti disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d.rottamazione) nella parte in cui dispongono che per le entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di INGIUNZIONE FISCALE ex R.D. n. 639/1910, notificate negli anni dal 2000 al 2016, i medesimi enti territoriali possono stabilire, con le forme previste dalla vigente legislazione, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate; inoltre, per le entrate riscosse mediante RUOLO, la rottamazione è da ritenersi obbligatoria, anche per le entrate regionali. Secondo la Regione, le norme citate violerebbero la Costituzione nella parte in cui non prevede la esclusione della rottamazione per i tributi di competenza regionale, in contrasto con l’autonomia tributaria riconosciuta dall’art. 119 della Costituzione , determinando in tal modo una incisiva riduzione delle entrate; si verificherebbe altresì una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra le Regioni e gli Enti locali che hanno affidato, a suo tempo, la riscossione coattiva ad Equitalia, rispetto agli enti che hanno deciso di avvalersi di concessionari privati.
La Consulta, con la sentenza n. 29 del 14 febbraio 2018, ha dichiarato NON FONDATE le questioni sollevate dalla Regione Toscana. In primo luogo, la materia della riscossione, entro cui si inserisce la definizione delle somme iscritte a ruolo con il pagamento del capitale, degli interessi legali e della remunerazione del servizio di riscossione, ha visto l’intervento del legislatore non per disciplinare i tributi e le relative sanzioni, bensì in funzione della riorganizzazione delle procedure esecutive in questione. In tale ottica, la riforma della riscossione, rispondeva alla necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, di ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate . anche ai fini del rispetto degli obblighi tributari previsti nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Quindi, legittimo esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del coordinamento del sistema tributario ai sensi dell’art. 117, terzo comma, nonché dell’art. 119 della Costituzione, senza che vi sia stata in alcun modo lesione della autonomia finanziaria della Regione e, d’altra parte, la Regione stessa non ha fornito alcuna prova del fatto che la norma impugnata determinerebbe la diminuzione del gettito, la cui entità non è stata indicata.
Quanto alla lesione dell’art. 3 della Costituzione, con riguardo alla differenza di trattamento delle somme riscosse con l’INGIUNZIONE rispetto a quelle riscosse tramite RUOLO, la Corte ha ribadito che la legge sulla rottamazione trova la sua ratio giustificatrice nell’affidamento della riscossione delle imposte ad Equitalia ed all’Ente ad essa succeduto, per cui ne rimane escluso il sistema dell’INGIUNZIONE per il quale appare corretto che sia rimessa agli stessi Enti la scelta della estensione o meno della definizione agevolata, oltre alla relativa disciplina, nel rispetto dell’ordinario riparto di competenze.
LINK – CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 29 DEL 14 FEBBRAIO 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it