Il Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 4 gennaio 2018 riporta la Deliberazione 19 dicembre 2017, n. 867 “Approvazione circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7″.
Con il provvedimento la Regione, all’esito di una fase di concertazione con le forze sociali, economiche e territoriali e alla luce dei diversi interrogativi posti dalle varie amministrazioni comunali, dagli ordini professionali come pure da operatori pubblici e privati, intende fornire indirizzi e direttive utili ad assicurare una piena, corretta ed uniforme attuazione delle disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio territoriale.
Il primo tra gli strumenti d’intervento introdotti dalla legge è rappresentato dai “programmi di rigenerazione urbana”, che possono essere proposti ai Comuni da privati e da associazioni consortili di recupero urbano. La premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive, arriva fino al 35% della superficie lorda esistente (fino al 40 nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 10% a favore della superficie permeabile). Nei programmi dovrà essere indicata anche la quota, almeno del 20%, di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
Gli ambiti territoriali “urbani” di riqualificazione e recupero edilizio potranno essere individuati dai Comuni per consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione, con una volumetria o una superficie lorda aggiuntiva al massimo del 30%. Anche in questo caso sono possibili cambi di destinazione d’uso e delocalizzazioni. Come nei programmi di rigenerazione, sono previste premialità aggiuntive del 5% se si farà ricorso a concorsi di progettazione. Le disposizioni sugli ambiti di riqualificazione e recupero edilizio non sono riferiti tuttavia agli insediamenti urbani storici individuati come tali dal Ptpr.
Vi è poi il capitolo dei cosiddetti interventi diretti. A tale proposito, nel quadro delle finalità della legge verranno permesse ristrutturazioni edilizie o demolizioni e ricostruzioni con un incremento fino al 20% della volumetria o della superficie lorda esistente (ad eccezione degli edifici produttivi: fino al 10% della superficie coperta). La norma è estesa alle aree agricole e, a certe condizioni, alle strutture ricettive all’aria aperta. Gli interventi diretti non saranno consentiti negli insediamenti urbani storici. Cinema e centri culturali polifunzionali potranno godere di premialità fino al 20%. All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali saranno autorizzati cambi di destinazione d’uso fino al 30% per aprire attività commerciali, artigianali e per servizi.
Un articolo disciplina, infine, gli interventi per l’efficienza energetica e per il miglioramento sismico. In questi casi, negli strumenti urbanistici generali vigenti potranno essere previsti ampliamenti del 20% della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati.
Nelle zone colpite dal terremoto gli adeguamenti potranno essere autorizzati anche in una diversa area dello stesso comune, ma non in zona agricola. Altre disposizioni in materia di sisma sono state previste per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni del cratere.
Misure per prevenzione e riduzione del rischio saranno affidate ad un regolamento di Giunta.