La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23801/2017 della SEZ. V CIV., ha ribadito il principio secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili, il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora è tassabile come tale, fino al subentro del fabbricato ricostruito”.
La vertenza è scaturita dal ricorso proposto avverso la sentenza della CT di II grado di Trento relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI del Comune di Rovereto, riguardante l’area di insistenza di un fabbricato classificato in F/2 considerata come area edificabile.
La Suprema Corte ha precisato che il fabbricato semplicemente inagibile ha una potenzialità funzionale e reddituale marginale e pertanto sconta l’imposta con riduzione del 50 per cento (art. 8, comnma 1, del decr. legisl. n. 5044/1992), mentre il fabbricato collabente (termine derivante dal latino collapsus) è privo di ogni potenzialità e va pertanto esente da imposta, mentre l’area sarà considerata edificabile nel caso in cui il fabbricato venga demolito ed a seguito di nuova costruzione ne consegua la tassabilità con l’attribuzione della relativa rendita (art. 5, comma 6, del decr.legisl. n. 504/1992).
LINK – CORTE CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE -ORDINANZA N. 23801/2017
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it