Di particolare interesse il giudizio della Corte di Cassazione nella controversia fra il Comune di Milano, che ha notificato un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2011 alla Città Metropolitana di Milano, proprietaria di un immobile che la CTR Lombardia aveva ritenuto esente per effetto dell’art. 7, comma 1, lettera a) del decr. legisl. n. 504/1992, malgrado, ad avviso del Comune, non fosse stato dall’ente contribuente utilizzato direttamente per lo svolgimento di fini istituzionali.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 28684/2017, pubblicata il 20 novembre 2017, ha rigettato il ricorso del Comune, ritenendo di uniformarsi all’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di ici, l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1. Lettera a), del decr. legisl. n. 504/1992, a favore degli enti pubblici ivi indicati, spetta non soltanto se l’immobile, destinato esclusivamente ai compiti istituzionali, sia direttamente ed immediatamente impiegato per il loro svolgimento, ma anche ove lo stesso si trovi nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie , quali l’ottenimento di permessi o concessioni o l’indizione di gare di appalto”.
La situazione in questione infatti, secondo la Corte, si inquadra proprio nella fattispecie oggetto del citato principio in quanto la CTR aveva, con accertamento compiutamente motivato, verificato che l’immobile era stato effettivamente destinato ad attività istituzionali dell’ente (attività formative e spazi pubblici), ciò risultando dal certificato di destinazione urbanistica e dal permesso di costruzione di opere strumentali al perseguimento deile finalità iatituzionali.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE- SEZ, VI CIVILE – ORDINANZA N. 28684/2017
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it