La rata dovrà essere calcolata sulla base delle percentuali d’imposta e delle detrazioni applicate lo scorso anno, dato che la Legge di stabilità 2016 ha bloccato l’innalzamento delle aliquote comunali. Il Ministero dell’Economia ha fornito alcune precisazioni in merito alle aliquote da applicare per il saldo Imu e Tasi, precisando che il versamento della seconda rata deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal relativo Comune entro il 30 aprile 2016. In caso di ritardi, vengono applicate le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2015 (unica eccezione prevista è per i Comuni del Friuli Venezia Giulia). La percentuale d’imposta stabilita per singole fattispecie non deve essere conseguente al “blocco dei tributi”, superiore a quella stabilita per lo scorso anno. Nel caso in cui un Comune abbia deliberato per alcune tipologie di abitazione una quota parte superiore a quella prevista per l’anno 2015 e per altre un’aliquota inferiore, la sospensione dell’efficacia della delibera opera limitatamente alla parte in cui sono disposti i suddetti aumenti, mentre sono esenti le parti della delibera che recano una diminuzione o una conferma delle medesime riferite all’anno precedente. In virtù del “blocco degli aumenti” per gli immobili in concordato, nel caso in cui sia stata disposta una quota parte Imu maggiore, serve applicare l’aliquota vigente nell’anno 2015, sarà così applicata sia la riduzione del 50% della base imponibile che l’aliquota agevolata riferita allo scorso anno. La mancata approvazione della delibera per il 2016 limita, infine, l’applicazione della maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille. Per fare in modo che questo stesso aumento possa essere applicabile anche per l’anno corrente, il Comune deve confermarla con una delibera del Consiglio comunale.