Il Dipartimento della Protezione Civile ha inviato il 3 settembre ai Direttori delle strutture regionali di Protezione Civile di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo una circolare che contiene indicazioni operative sul censimento danni e sulle verifiche di agibilità.
Subito dopo la scossa del 24 agosto, infatti, sono state avviate le verifiche speditive sugli edifici da parte dei Vigili del Fuoco, mentre sono iniziate il 29 agosto le verifiche di agibilità sulle scuole e sugli altri edifici pubblici, realizzate con scheda AeDES dalle squadre di rilevatori del Sistema di Protezione Civile Nazionale. A breve partiranno anche le verifiche sugli edifici privati e sui beni di interesse culturale. È possibile richiedere un sopralluogo al Coc o al Comune, compilando l’apposito modulo.
E’ da precisare che la valutazione di agibilità post sismica è da intendersi come una valutazione temporanea e speditiva, ovvero formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili. Essa non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli o approfondimenti numerici e sperimentali, ed altresì non sostituisce i certificati di collaudo statico e di agibilità. La procedura per la dichiarazione di agibilità, quindi, consiste esclusivamente nel verificare che le condizioni di sicurezza dell’edificio antecedenti al sisma non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio “agibile” significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, sia ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale.
Proprio per illustrare i contenuti della circolare, sono iniziati nei giorni scorsi, e sono ancora in corso, gli incontri tra il personale della Funzione Censimento danni della Dicomac, i tecnici comunali interessati e i rilevatori regionali.
I sopralluoghi AeDES vengono svolti da rilevatori accreditati in Dicomac. Questi tecnici devono essere stati formati in uno dei corsi sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del danno”, organizzati secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile. Solo per i dipendenti pubblici o per il personale dei centri di competenza – che non abbiano seguito i corsi – è necessario avere la qualifica di esperto e quindi aver partecipato a campagne di rilievo del danno dal 1997 per almeno tre diversi eventi, con un numero minimo di 15 giornate di sopralluoghi, o in caso di singolo evento, aver effettuato almeno 30 giornate di sopralluoghi.