La Corte dei conti della Sardegna, con la deliberazione n. 159/2026, ha escluso la possibilità per i Comuni di compensare i debiti tributari dei cittadini con crediti vantati dagli stessi nei confronti dell’ente, in assenza di una precisa previsione normativa.
Il pronunciamento nasce dal quesito di un Comune che gestisce l’erogazione di contributi regionali destinati ai residenti, tra cui borse di studio e rimborsi per libri di testo. Alcuni beneficiari, tuttavia, risultavano morosi per tributi locali già accertati ed esigibili. L’ente chiedeva quindi se fosse possibile trattenere le somme dovute ai cittadini per compensarle con i debiti tributari pendenti.
Secondo la magistratura contabile, la compensazione prevista dal codice civile non può essere applicata automaticamente in materia fiscale. La Corte ricorda infatti che l’obbligazione tributaria è soggetta al principio di stretta legalità previsto dall’articolo 23 della Costituzione: modalità di riscossione, pagamento o estinzione dei tributi possono essere introdotte solo da una norma di legge.
La deliberazione richiama anche l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, secondo cui la compensazione tributaria rappresenta un’eccezione ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dal legislatore, come per alcune compensazioni disciplinate dal d.lgs. n. 241/1997 o per i crediti certificati verso la pubblica amministrazione.
La Corte esclude inoltre che l’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali dal d.lgs. n. 446/1997 consenta ai Comuni di introdurre autonomamente nuove forme di compensazione. Tale autonomia riguarda infatti solo la gestione e la riscossione delle entrate, non la possibilità di derogare ai principi fissati dalla legge statale.
Respinta anche l’ipotesi di estinguere il debito tributario attraverso forme alternative, come la cosiddetta “datio in solutum”, così come il richiamo allo Statuto del contribuente, ritenuto non applicabile in mancanza dei necessari regolamenti attuativi.
La conclusione della Corte è quindi netta: il Comune non può compensare i tributi locali dovuti dai cittadini con contributi o benefici economici da erogare agli stessi beneficiari.