Il T.A.R. per il Lazio, con l’ordinanza 23 dicembre 2025, n. 7338, ha ribadito che il provvedimento di espulsione dello straniero per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato rappresenta un atto di alta discrezionalità amministrativa. Secondo l’art. 13 del d.lgs. 286/1998, spetta al Ministro dell’Interno valutare il bilanciamento tra interessi pubblici fondamentali e posizioni individuali, compito che il giudice amministrativo può sindacare solo entro limiti molto ristretti.
L’espulsione ha una finalità preventiva: basta il fondato sospetto che la permanenza dello straniero possa favorire attività terroristiche, senza necessità di dimostrare un concreto coinvolgimento. In questa valutazione, prevale la tutela della sicurezza nazionale e della vita dei cittadini rispetto agli interessi personali o familiari del soggetto interessato.
Il T.A.R. sottolinea inoltre che la protezione della vita privata e familiare, prevista dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non è assoluta. L’ingerenza delle autorità è ammessa se prevista dalla legge e necessaria per la sicurezza dello Stato o la prevenzione di reati. In pratica, il sindacato giurisdizionale si limita al controllo formale: verifica che ci sia un supporto istruttorio sufficiente, che i fatti alla base della decisione siano veri e che la motivazione sia logica e coerente, senza entrare nel merito della valutazione discrezionale dell’amministrazione.
Questa ordinanza conferma quindi la linea consolidata della giurisprudenza: in tema di espulsioni per motivi di sicurezza, l’interesse dello Stato alla protezione dei cittadini prevale, e il giudice interviene solo per assicurarsi che la decisione sia ragionevole e adeguatamente motivata.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato