La Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 25942 del 29 maggio 2025, depositata il 15 luglio, ha stabilito in maniera definitiva che il conducente di un mezzo di trasporto pubblico incaricato anche della vendita dei biglietti riveste la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”. La pronuncia, che riguarda il caso di Vincenzo Russo, conferma la condanna di primo grado in materia di peculato e rigetta l’appello presentato.
Secondo la Corte, la qualifica di incaricato di pubblico servizio non si limita allo svolgimento di mansioni materiali o di ordine, ma si estende a tutte le attività connesse alla vigilanza e al controllo del rispetto delle norme di viaggio da parte dei passeggeri. In particolare, il conducente che vende i biglietti ha il dovere di verificare che gli utenti siano in regola, esercitando funzioni che trascendono la semplice gestione materiale del mezzo.
La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato: già in passato la Corte aveva affermato che compiti di vigilanza e controllo, anche se svolti all’interno di un servizio di trasporto pubblico, attribuiscono al lavoratore la qualifica di incaricato di pubblico servizio (cfr. sentenze n. 10631/1987, n. 7593/2015, n. 47044/2019, tra le altre). La Corte richiama anche gli articoli 314 e 358 del Codice Penale, relativi al peculato e ai doveri degli incaricati di pubblico servizio.
In sintesi, la pronuncia chiarisce che il ruolo del conducente con funzioni di vendita non è meramente operativo, ma assume rilievo giuridico in quanto comporta responsabilità pubbliche. Questa estensione della qualifica ha importanti implicazioni nella responsabilità penale degli operatori dei servizi pubblici.
Fonte: Ufficio massimario della Corte di Cassazione