Il provvedimento reca le “disposizioni di riassetto della gestione dei rifiuti solidi urbani e di pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali e per la bonifica dei siti inquinati in coerenza con la normativa dell’Unione Europea e con la legislazione statale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati” (art. 5).
Essa si ispira al principio dell’economia circolare (artt. 2): e sostiene, anche con criteri premiali nell’assegnazione di risorse europee, statali e regionali, la ricerca scientifica volta alla progettazione e produzione di beni riutilizzabili, riparabili e riciclabili e la ricerca su materiali utilizzati nei cicli produttivi al fine di minimizzare gli effetti ambientali della loro produzione e della loro gestione post consumo (art. 3).
La pianificazione regionale, comprensiva della programmazione impiantistica ed infrastrutturale, assume i seguenti obiettivi minimi da raggiungere entro il 2020: a) la raccolta differenziata al 65 per cento; b) per ciascuna frazione differenziata, il 70 per cento di materia effettivamente recuperata (art. 6).
Le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione e alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste (art. 10).
Per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, il territorio regionale è ripartito nei seguenti Ambiti territoriali ottimali (ATO):
a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;
b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;
c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;
d) Ambito territoriale ottimale Avellino;
e) Ambito territoriale ottimale Benevento;
f) Ambito territoriale ottimale Caserta;
g) Ambito territoriale ottimale Salerno.
Gli ATO sono delimitati in riferimento all’obiettivo del raggiungimento di economie di scala e differenziazione, tenuto conto prioritariamente dei principi di autosufficienza e di prossimità (art.23).