Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione dall’esame di Stato per gli studenti sorpresi a utilizzare il telefono cellulare durante le prove scritte. La sentenza (Sezione VII, n. 7341 del 16 settembre 2025) stabilisce che l’esclusione è l’unica conseguenza sanzionatoria possibile e adeguata per un illecito di questa natura.
La proporzionalità della sanzione
La decisione si fonda sugli articoli 12, comma 4, del decreto legislativo n. 62/2017 e 13 del d.P.R. n. 487/1994, quest’ultimo applicabile sia ai concorsi pubblici che agli esami di Stato. I giudici hanno respinto l’eccezione relativa alla violazione del principio di proporzionalità.
Secondo il Consiglio di Stato, l’esclusione in questi casi non è sproporzionata, ma anzi rappresenta l’unica misura sanzionatoria che sia allo stesso tempo dissuasiva e rieducativa. L’utilizzo del cellulare, infatti, compromette la regolarità e la parità di condizioni dell’esame, e l’unica risposta efficace a un illecito commesso il giorno stesso della prova è l’immediata estromissione.
Il caso della candidata con disturbo d’ansia
Nel caso specifico esaminato, il candidato aveva impugnato l’esclusione sostenendo di soffrire di un “disturbo d’ansia generalizzato” che avrebbe giustificato il comportamento.
Tuttavia, la censura è stata respinta. La motivazione è che la patologia non era mai stata comunicata o rappresentata in precedenza all’istituto scolastico. Di conseguenza, non era possibile tenerne conto per giustificare l’inosservanza di una regola fondamentale dell’esame.
In sintesi, la sentenza ribadisce la linea dura contro l’uso di supporti elettronici non autorizzati, consolidando l’orientamento per cui la correttezza e l’integrità delle prove d’esame sono un valore primario da tutelare con sanzioni chiare e immediate.
Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato