Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sezione IV, n. 6160 del 14 luglio 2025 – Pres. Carbone, Est. Conforti) ha stabilito un punto fermo sui limiti dei poteri regionali in materia di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, come il fotovoltaico.
La norma e l’autonomia regionale
La questione ruota attorno all’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Questa norma delega in parte alle regioni il compito di individuare le aree idonee e non idonee per gli impianti, ma subordina l’esercizio di tale potere legislativo e regolamentare all’emanazione di specifici decreti ministeriali.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’autonomia regionale, in questo specifico ambito, non può essere esercitata “a priori”.
Il principio stabilito dai giudici
Fino a quando i decreti ministeriali – che devono essere adottati previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni – non saranno emanati, non c’è alcuno spazio di intervento per la regione.
In questa fase transitoria, infatti, trova applicazione diretta e automatica il regime stabilito dallo stesso articolo 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021, che provvede a una qualificazione ex lege (per legge) delle aree idonee.
Di conseguenza:
è illegittima la delibera regionale con cui si fissa una disciplina transitoria delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti fotovoltaici, anticipando di fatto l’azione del Governo.
La decisione ribadisce, in linea con un precedente giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. IV, n. 466 del 2025), che l’intervento regionale è vincolato a un quadro normativo nazionale che deve essere prima completato.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato