La Terza Sezione d’Appello della Corte dei conti, con la sentenza numero 142 del 23 settembre 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di imposta di soggiorno: la figura del gestore di strutture ricettive (come l’albergatore) può cumulare la qualifica di responsabile d’imposta (introdotta dalla riforma del 2020) con quella di agente contabile, legata da un rapporto di servizio con l’amministrazione comunale.
La questione giuridica: compatibilità post-riforma
Il fulcro della decisione riguarda la compatibilità tra queste due qualifiche a seguito dell’articolo 180 del D.L. n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77/2020), che ha formalmente qualificato il gestore come responsabile d’imposta con diritto di rivalsa sul turista. Questa riforma aveva riacceso il dibattito sulla persistenza della natura di agente contabile e, di conseguenza, sulla sua assoggettabilità alla giurisdizione della Corte dei conti in caso di mancato versamento del tributo.
In quanto responsabile d’imposta, il gestore è tenuto a versare il tributo anche se non lo ha riscosso dal turista, ed è assoggettato alla giurisdizione tributaria per eventuali atti dell’Amministrazione.
La posizione della Corte dei conti: tutela dell’erario
Il Collegio ha scelto di aderire all’orientamento che considera le due qualifiche complementari, anziché incompatibili, in funzione di una maggiore tutela dell’Erario.
- Agente contabile: Nonostante la nuova qualifica di responsabile d’imposta, il gestore mantiene il ruolo di agente contabile. Tale ruolo deriva dagli obblighi (previsti dalla legge e dai regolamenti comunali) di riscuotere il denaro dal turista – che rimane l’unico soggetto passivo dell’imposta – e di riversarlo nelle casse del Comune. Questo “maneggio di denaro pubblico” instaura un rapporto di servizio tra il gestore e l’ente locale con compiti eminentemente contabili.
- Finalità di garanzia: La compresenza della qualifica di agente contabile costituisce un’ulteriore garanzia per l’Amministrazione. Permette infatti al Pubblico Ministero contabile di avviare un giudizio per responsabilità contabile nel caso in cui il gestore abbia riscosso l’imposta ma non l’abbia riversata (c.d. danno erariale), specialmente nelle ipotesi in cui il Comune non possa più agire con i mezzi propri dell’ordinamento tributario (ad esempio, per decorrenza dei termini).
In sostanza, la sentenza conferma che la qualifica di responsabile d’imposta non ha cancellato il rapporto di servizio e gli obblighi contabili del gestore, mantenendolo pienamente soggetto anche alla giurisdizione della Corte dei conti.