E’ entrata in vigore il 2 febbraio la legge n. 221 del 28 dicembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18/1/16, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che all’art. 5, comma 4 e 5, introduce negli articoli 2 e 210 del Testo Unico Infortuni, la frase “L’uso del velocipede come definito ai sensi dell’art. 50 del dl. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, deve per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”. D’ora in poi i lavoratori assicurati con l’Inail che usano la bicicletta nel tragitto tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro, in caso di infortunio sono tutelati. Fino ad oggi invece, l’utilizzo della bicicletta veniva coperto da tutela nel tragitto casa-lavoro soltanto in mancanza di mezzi pubblici o per incongruenza degli orari.
Con la nuova legge l’uso del mezzo a pedali viene messo alla stessa stregua del mezzo pubblico o dell’andare a piedi. Va inoltre precisato che la legge supera anche la recente interpretazione estensiva dell’Inail, che allargava la tutela ai ciclisti nel caso percorressero piste ciclabili o zone interrotte al traffico. Adesso la tutela è sempre attiva, anche se l’incidente dovesse avvenire su strada aperta al traffico motorizzato. Un percorso durato anni (la Fiab dal 2007 aveva attivato una campagna per l’approvazione della legge), che ha visto la crescente adesione di Comuni, Province e Regioni.