Un provvedimento di rilievo sottoscritto dal Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, attua le linee guida previste dalla legge regolando i criteri di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. La norma fa seguito ai decreti ministeriali già approvati dalle Commissioni parlamentari: il primo ha riguardato le modalità di fornitura a Ispra, Arpa e Appa dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria, mentre il secondo riconosce i fattori di riduzione della potenza massima delle antenne. “Con questo decreto – ha spiegato il ministro Galletti – facciamo un altro passo avanti verso la definizione di parametri definiti sull’esposizione ai campi elettromagnetici, a tutela della salute dei cittadini”. La definizione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico è il risultato di una sperimentazione effettuata dai tecnici dell’Ispra e delle Arpa Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto e ha come scopo la valutazione del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di tele-radiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura. Per il rilevamento l’Ispra ha definito apposite procedure operative che prevedono la rilevazione dei campi elettromagnetici in corrispondenza a due frequenze, 400 Mhz e 900 Mhz. Per tenere conto delle diverse proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza sono adottati tre fattori di riduzione: per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in prossimità di impianti di trasmissione superiori a 400 Mhz fissa il limite a 6 decibel, mentre per pareti e coperture senza finestre o simili in presenza di segnali inferiori ai 400 Mhz la soglia è di 3 decibel. Per l’esposizione nella condizione a finestre aperte, invece, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti la soglia è pari a 0 decibel. In questo caso ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed esclusivamente attraverso una motivazione documentata. Successivamente le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso all’effettuazione di misurazioni, una volta che l’impianto è attivo per verificare la correttezza della documentazione prodotta.