Giugno è appena evaporato portandosi appresso un mucchio di tasse –Imu, Tasi, Tari, ecc.- Ma non tutti si sono liberati dal pesante fardello fiscale. Diversi contribuenti non sono riusciti a pagare per mancanza di fondi. Cosa accadrà loro? Subiranno pesanti sanzioni? Non necessariamente. Possono cavarsela attivando il “ravvedimento operoso”. Vediamo come. Se il versamento Imu fosse stato effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, ovvero, entro lo scorso 30 giugno, si poteva scontare una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi legali dello 0,2%. Chi avesse saltato questa prima opportunità può ancora “pentirsi” entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 18 luglio: la sanzione è pari all’1,5%, sempre con gli interessi legali maturati dal 17 giugno 2016 fino al giorno in cui viene effettuato il versamento. Chi, ad esempio, doveva versare un acconto Imu di 500 euro, se effettua il pagamento il 15 luglio dovrà pagare circa 8 euro tra sanzione ed interessi per un totale arrotondato di 508,00 euro. Se il versamento verrà, invece, effettuato entro 90 giorni dalla normale scadenza (ovvero entro il 14 settembre) la sanzione sarà pari all’1,67%, più gli interessi calcolati sempre su ogni giorno di ritardo. Infine, l’ultimo rimedio consiste nella sanatoria lunga entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (quindi entro il 30 giugno 2017) con sanzione del 3,75% più interessi. È possibile applicare il ravvedimento sempre che, entro tale termine, l’ufficio non abbia già contestato il mancato versamento. Il contribuente che intenda sanare la violazione dovrà munirsi del consueto modello F24, lo stesso usato per i pagamenti ordinari. La sanzione e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta, ovvero utilizzando lo stesso codice tributo. È necessario barrare l’apposita casella “ravvedimento”. Ricordiamo che chi non esegua, in tutto o in parte, alle scadenze previste, i versamenti in acconto o il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta, se non si ravvede, è soggetto alla sanzione amministrativa ordinaria pari al trenta per cento di ogni importo non versato.