La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 18 maggio, aggiorna le disposizioni per le richieste di riconoscimento dei benefici normativi per il volontariato, previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di protezione civile (d.lgs n. 1/2018): il rimborso ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti della giornata lavorativa in caso di impiego del volontario e il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute e ritenute ammissibili durante il servizio autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla Regione.
È stato predisposto un Allegato tecnico, con specifici modelli, che costituisce parte integrante della Direttiva e che dettaglia le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari e dei volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti impegnati nelle attività di protezione civile. Sempre nell’Allegato tecnico sono specificate le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile per le spese autorizzate durante le loro attività.
La principale novità introdotta è la previsione, ai sensi dell’articolo 39 del Codice di protezione civile, del riconoscimento del rimborso ai datori dei volontari con le modalità del credito d’imposta così come previsto dall’articolo 38 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229/2016. Per velocizzare le procedure connesse all’impiego del volontariato di protezione civile, i datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono scegliere se usufruire del rimborso mediante pagamento della somma che gli spetta, o beneficiare del rimborso con le modalità del credito d’imposta. Con una specifica circolare, la DPC/VOL/4295 del 25 gennaio 2019, il Dipartimento ha fornito le disposizioni necessarie affinché i datori di lavoro possano accedere a questa richiesta di rimborso.
Le Regioni, nell’ambito della propria autonomia, si attengono agli indirizzi contenuti nella Direttiva del 24 febbraio scorso e possono utilizzare i modelli, disponibili sul sito della Protezione Civile, relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi o liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato.
Le Tipologie delle spese ammissibili a rimborso sono dettagliatamente elencate e specificate nell’Allegato Tecnico (paragrafi 4.1 e 4.2). Al fine di armonizzare le procedure, sono inoltre pubblicate sul sito della protezione Civile specifiche Tabelle riepilogative, quali modelli facoltativi o fac-simili ad uso delle Regioni e delle Organizzazioni di Volontario.
Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri”