È entrata in vigore il 26 febbraio la legge 13 febbraio 2026, n. 24, che disciplina la promozione e la valorizzazione dei Cammini d’Italia. Il provvedimento riconosce ufficialmente i cammini – inclusi percorsi fluviali, lacustri, lagunari e marini – come itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, da percorrere a piedi o con forme di mobilità dolce e sostenibile, senza mezzi a motore, salvo quelli necessari a garantire l’accessibilità alle persone con disabilità o ridotta mobilità.
L’obiettivo è sostenere un turismo lento e diffuso, capace di valorizzare il patrimonio naturale, storico, artistico, religioso, linguistico ed enogastronomico dei territori attraversati, assicurando al tempo stesso standard adeguati di sicurezza, qualità dell’accoglienza e accessibilità.
Tra le principali novità figura l’istituzione, presso il Ministero del Turismo, della Banca dati dei Cammini d’Italia, una piattaforma digitale che integrerà una mappa aggiornata con le informazioni essenziali per orientare i visitatori. Potranno essere inseriti i cammini riconosciuti a livello europeo dal Consiglio d’Europa, quelli interregionali, regionali e locali, purché rispondenti a specifici standard di qualità che saranno definiti con decreto ministeriale entro 120 giorni. L’iscrizione comporterà l’attribuzione della qualifica ufficiale di “Cammino d’Italia”.
Per la realizzazione e gestione della banca dati sono stanziati 1 milione di euro per il 2026 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, oltre a 50 mila euro annui dal 2028 per il funzionamento.
La legge prevede inoltre l’istituzione di una Cabina di regia nazionale, presso il Ministero del Turismo, con funzioni di coordinamento delle politiche e definizione degli standard qualitativi, e di un Tavolo permanente che riunirà istituzioni, associazioni, università ed enti del Terzo settore per favorire il confronto, lo scambio di buone pratiche e l’elaborazione di proposte.
È previsto anche un Programma nazionale triennale per lo sviluppo e la promozione dei cammini, che definirà priorità e strategie unitarie, mentre il Ministero potrà promuovere studi e ricerche sul patrimonio materiale e immateriale legato ai percorsi.
Infine, per sostenere la visibilità dei cammini inseriti nella banca dati, sono autorizzate campagne di promozione nazionali e internazionali con uno stanziamento di 1 milione di euro annui a partire dal 2026.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei cammini come leva di sviluppo sostenibile e coesione territoriale.
Il provvedimento in Gazzetta Ufficiale