Dibattito pubblico, smart regulation, procedure snelle per la presentazione dei progetti. Sono i cardini della riforma della Valutazione di impatto ambientale (Via) approvata dal Consiglio dei Ministri per ridurre i termini di realizzazione delle opere. Il testo, approvato in via definitiva dal Governo, modifica il d.lgs.152/2006 per consentire il corretto recepimento della Direttiva 2014/52/UE per la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Via libera definitivo, dunque, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti, al decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16/04/2014, modifica l’attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di “Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)”, al fine di efficientare le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.
Il decreto, che ora sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che le nuove regole si applichino ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 in poi. La data del 16 maggio 2017 è il termine ultimo fissato dalla Direttiva 2014/52/UE per l’adeguamento delle normative interne. Il periodo transitorio riguarderà quindi solo i procedimenti avviati prima, che devono completare il loro iter. Per questi ultimi, il proponente potrà comunque chiedere che siano ultimati ai sensi della nuova normativa.
Allo stato attuale, da un’analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di VIA di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell’iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il decreto risponde quindi, tra l’altro, all’esigenza di superare tale frammentazione.
LE PRINCIPALI NOVITÀ. Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, si segnalano i seguenti:
– per i progetti di competenza statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
– la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
– una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti, il cui valore complessivo oggi ammonta, solo per i progetti di competenza statale, a circa 21 miliardi di euro;
– una nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza con le prescrizioni della direttiva Ue, che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
– la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
– l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
– nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare: tale istituto sarà particolarmente utile ai fini degli “adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali dei progetti” per corrispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa del c.d. repowering degli impianti eolici esistenti;
– la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, per migliorarne le performance, assicurando la copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari dei proponenti. Si costituisce un Comitato tecnico di supporto, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;
– l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
– la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;
– l’ampliamento della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, mediante il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica e tenendo conto delle disposizioni in tema di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016;
– l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali e che risulta integralmente autosufficiente, esaustivo e confermativo delle scelte già operate con la riforma della Legge n. 241/1990 di cui al D.lgs. n. 127/2016.