Non è più “procrastinabile il momento di reintrodurre su tutto il territorio nazionale l’obbligatorietà delle vaccinazioni per accedere alle scuole di ogni ordine e grado. In questo modo sarà possibile ammettere l’intera popolazione ai benefici derivanti dalle vaccinazioni”. Questa la considerazione alla base del disegno di legge per la reintroduzione dell’obbligatorietà delle vaccinazioni per frequentare qualsiasi scuola in Italia. Il Ddl, presentato da Francesca Puglisi (Pd), è all’esame della Commissione Sanità del Senato. Solo due gli articoli. Il primo modifica l’articolo 47 del Regolamento per l’applicazione del decreto del presidente della Repubblica del 1967 (n.1518), prevedendo che, “al fine di tutelare la salute dei cittadini, costituisce requisito necessario per l’accesso ai servizi educativi pubblici e privati e alle scuole di ogni ordine o grado, statali, paritarie private e degli enti locali, l’aver assolto gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente”. I dirigenti scolastici dei servizi e delle scuole “sono tenuti, all’atto dell’iscrizione alla scuola o agli esami – recita ancora il testo – a richiedere la presentazione della relativa certificazione, comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali. Copia della certificazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni è conservata nel fascicolo personale dell’alunno. La vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”. L’articolo 2 prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano “istituiscano una banca dati delle vaccinazioni eseguite dalla popolazione in età scolare e in età adulta per raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati e sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati dei vaccini per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia”. Lo stesso articolo indica che entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, al ministero della Salute “sia istituita l’Anagrafe vaccinale nazionale, con il compito di raccogliere i dati delle banche dati regionali e svolgere un’attività di monitoraggio dell’accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini”.